L’ordinanza n. 21487/18 della Cass. Civile Ord. Sez. 2 del 31 agosto 2018 consolida l’orientamento giurisprudenziale che sancisce l’illegittimità dei compensi ove tali da violare il decoro professionale, affermato già nel 2015 e nel 2016 dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza 8/12/2016), dalla Cassazione (sentenza n. 25804/2015, ordinanza n. 24492/2016) e dalla Giustizia Amministrativa (sentenza TAR Sicilia n. 3057/2016, 334/2017 e TAR Lombardia n. 902/2017) che avevano ribadito quei principi anche codicistici che strumentalmente si voleva far credere fossero usciti dal nostro ordinamento in virtù di una previsione meramente regolamentare.
Le richiamate decisioni non sono quindi additive ma ricognitive ed esplicative delle norme vigenti, perché riconoscono il valore della qualità dell’opera e dell’affidabilità del professionista, presupponendo che il criterio dell’economicità della prestazione sia sì rilevante, ma non tale da tradursi esclusivamente nella limitazione della spesa. (vedi sentenza in sezione Compensi amministratori)