Incarichi giudiziari preclusi a professionisti e collaboratori che hanno rapporti familiari, personali e di frequentazione abituale con i magistrati. Queste le novità introdotte dal D.lgs 54/2018 in vigore dal 25 giugno. II decreto interviene a integrazione del codice antimafia modificato qualche mese addietro dalla L.161/17.
L'art.35 al comma 3 già prevedeva che non possono assumere l'incarico di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l'incarico, né i creditori o debitori del magistrato che conferisce l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, né le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello stesso magistrato, né i prossimi congiunti, i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che assiste lo stesso magistrato…(continua)